Roma locuta, causa finita: la Corte Costituzionale dice no al risarcimento dei danni da micropermanenti senza accertamento strumentale

Roma locuta, causa finita: la Corte Costituzionale dice no al risarcimento dei danni da micropermanenti senza accertamento strumentale
27 Novembre 2015: Roma locuta, causa finita: la Corte Costituzionale dice no al risarcimento dei danni da micropermanenti senza accertamento strumentale 27 Novembre 2015

La Corte Costituzionale si è nuovamente, ed inequivocabilmente, pronunciata sul tema della necessità dell’accertamento strumentale delle “lesioni” nei “danni di lieve entità” ai fini della risarcibilità del danno biologico permanente. L’ordinanza n. 242/2015 pubblicata il 26.11.2015 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione dell’art. 139, II comma, ultimo periodo del d. lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) sollevata dal Giudice di pace di Reggio Emilia. Questi, sul presupposto che tale disposizione prescriva al danneggiato l’onere di provare il danno biologico permanente mediante un “accertamento strumentale” (oltre che clinico ed obiettivo), dubitava della sua legittimità costituzionale, in relazione al disposto degli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, con riferimento a quei «piccoli danni che non possono essere oggetto di riscontri diagnostici strumentali, bensì solo di un giudizio medico di plausibilità ed attendibilità, senza possibilità […] di una conferma strumentale». La Corte costituzionale ha ritenuto la manifesta infondatezza di tale rilievo, richiamando il proprio precedente rappresentato dalla nota sentenza n. 235/2014. A tal fine essa ha ricordato di aver “per un verso, escluso che la “necessità” del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che, ai sensi del comma 3-quater del citato art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, può quindi, essere anche solo «visivamente», appunto, accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria) ed ha, per altro verso, ritenuto non censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno “permanente” alle microlesioni di che trattasi”. Ciò in quanto “in relazione a tale seconda tipologia di danno, la limitazione imposta al correlativo accertamento (che sarebbe altrimenti sottoposto ad una discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati) è stata, infatti, già ritenuta rispondente a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento” tra l’interesse del danneggiato ad essere risarcito ed interesse “generale e sociale” della massa degli assicurati “ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi”. La Corte ha così ribadito l’obbligatorietà dell’accertamento strumentale delle microlesioni ai fini della risarcibilità del danno biologico da invalidità permanente. E’ bene precisare che, nell’anzidetta ordinanza, il principio giuridico così affermato è l’oggetto del decisum, per cui non è più sostenibile quanto argomentato da alcuni a proposito del fatto che il medesimo orientamento già espresso dalla sentenza n. 234/2014 fosse oggetto di un mero obiter dictum. Al contrario, la Corte ribadisce il percorso argomentativo della sua precedente decisione, collocando la questione in esame nel contesto della sua interpretazione complessiva dell’art. 139, la cui legittimità costituzionale viene fondata sull’anzidetto “bilanciamento di interessi”, nel cui ambito trova spazio l’interesse collettivo degli assicurati r.c. auto a pagare un premio ragionevole.

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